Dall’entrata in vigore del GDPR, il consenso del paziente per i trattamenti necessari per l'erogazione di una prestazione sanitaria, di norma non è richiesto, mentre permane sempre l’obbligo di informare adeguatamente gli interessati.
Alle seguenti sezioni è possibile consultare le informative per i singoli trattamenti effettuati per:
- Attività di cura;
- Attività amministrativa;
- Cookies policy;
- Applicativi sanitari o di diversa categoria;
- Attività di ricerca e sperimentazione clinica (con link ipertestuale anche da sezione ricerca).
Tuttavia, per alcuni trattamenti in ambito sanitario (FSE, DSE, referti on line, trattamento dati genetici) rimane la necessità di raccogliere il consenso dell'interessato:
- per i trattamenti effettuati attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), è richiesto il rilascio del consenso da parte dell’interessato per la sola consultazione da parte dei professionisti (l’attivazione e l’alimentazione del FSE è prevista dalla Legge);
- i trattamenti effettuati attraverso il Dossier Sanitario Elettronico (DSE), richiedono l'acquisizione del consenso dell'interessato per la sua costituzione;
- l’accesso ai referti on line richiede il rilascio del consenso dell’interessato;
- il trattamento di dati genetici per finalità assistenziale.